Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali effettuate nell'ambito di procedimenti giudiziari, di seguito denominate «intercettazioni».
      2. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

          a) il numero, i motivi e la durata media delle intercettazioni, suddivise per territorio e per tipologia di reato, evidenziando le tipologie di reato per le quali sono state richieste e quelle emerse nelle sentenze definitive che hanno accertato l'esistenza del reato;

          b) gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'effettuazione delle intercettazioni negli ultimi dieci anni;

          c) i meccanismi e le responsabilità che rendono possibile la diffusione dei contenuti delle medesime intercettazioni, con particolare riferimento a quelle che non presentano profili di rilevanza penale, la cui diffusione rappresenta una palese violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini;

          d) le modalità esecutive, organizzative e logistiche con cui le società private, a ciò autorizzate dall'autorità giudiziaria, effettuano le intercettazioni.

      3. La Commissione formula eventuali proposte per evitare un uso improprio delle intercettazioni.
      4. La Commissione riferisce al Parlamento sull'attività svolta al termine dei

 

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suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.
      5. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.